Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
BANCA DATI delle STRUTTURE RICETTIVE (BDSR)
È attualmente in fase di sperimentazione sul sito del Ministero del Turismo la Banca Dati Strutture Ricettive. Ad oggi la banca dati integra solamente le strutture delle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto. Progressivamente, ed entro il 1 settembre, saranno integrate tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.
CIN (Codice Identificativo Nazionale)
Tramite la BDSR sarà possibile richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) che dovrà essere obbligatoriamente esposto all’esterno dell’immobile ove è collocata la struttura ricettiva o locazione breve e in ogni tipo di annuncio volto alla promozione dell’immobile (piattaforme digitali come Booking, Airbnb, VRBO e social network). Per accedere alla BDSR è necessario essere in possesso di SPID o CIE (Carta Identità Elettronica) e sarà necessario fornire i dati catastali della propria struttura. La normativa prevede che il CIN venga richiesto entro e non oltre 60 giorni dal lancio ufficiale della Banca Dati e la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale previsto per il 01/09/2024. Pertanto dal 1 settembre (data prevista per il lancio ufficiale) si avranno 60 giorni di tempo. Il CIN dovrà essere richiesto da tutte le strutture ricettive (Hotel, Case Vacanza, B&B, Affittacamere, ecc….) e per ogni immobile concesso in locazione breve. Durante il processo per l’ottenimento del CIN sarà richiesto di indicare il Codice ATECO; le locazioni brevi (senza P.IVA) dovranno indicare in questo campo la voce “assente”. Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura delle istruzioni di compilazione presenti a fondo pagina.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA (estintori e rilevatori)
Per le sole Locazioni Brevi, durante il processo di richiesta del CIN, sarà necessario autocertificare la presenza dei dispositivi di sicurezza previsti dalla recente normativa. Ogni immobile concesso in locazione breve dovrà essere dotato di due rilevatori, uno di gas combustibili e uno di monossido di carbonio. Infine dovrà essere installato un estintore ogni 200 metri quadri di pavimento con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. “L’estintore dovrà avere una capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri. […] Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l’installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869“. Come da nota del Ministero dell’Interno “l’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti“. Si consiglia pertanto l’installazione di estintori a base d’acqua (idrico a schiuma con capacità del serbatoio pari a 6 litri) per classi di fuoco di tipo A, cioè incendi da materiali solidi, per fuochi di tipo B, cioè incendi da liquidi infiammabili. Si consiglia inoltre di verificare che tali estintori abbiano l’idoneità per la classe di fuoco di tipo F (fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e/o animale) per contrastare focolai che possono scaturire nelle cucine. Per quanto concerne i rilevatori di gas combustibili, il Ministero precisa che: “Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio“.
SANZIONI
Le unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata installazione dei dispositivi di sicurezza è punita con una sanzione da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
NOTE
Paradossalmente il CIN non andrà a sostituire l’eventuale Codice Regionale già assegnato, pertanto dovranno essere esposti entrambi. Anche le nuove strutture dovranno prima richiedere il Codice Regionale (ove istituito) e poi procedere alla richiesta del CIN (si veda FAQ n. 1.4).
LINK UTILI
Istruzioni di compilazione: come ottenere il CIN
FAQ: i chiarimenti del Ministero del Turismo
BDSR: collegamento alla Banca Dati
APPROFONDIMENTI
Locazioni brevi: CIN, estintore e relivatore di monossido
Locazioni brevi: tutte le novità del 2024
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Buongiorno, anche io affitto con finalità turistiche sempre per periodi superiori al mese.
Farei volentieri richiesta di CIN e di CIR regionale per essere in regola, ma la Regione Lombardia, dove risiedo e ho l’immobile che do in locazione, riserva il rilascio di CIR solo alle locazioni brevi inferiori al mese, alle quali sembra NON SIA CONSENTITO di locare per più di 30 giorni: per fare ciò si dovrebbe cessare l’attività di Locazione Breve e rinunciare al CIR.
Mi confermate che esiste anche questa contraddizione tra legge regionale e nazionale, e che chiedendo il CIR (per ottenere il CIN) si rischia di non poter più locare per più di 30 giorni, e di non poter più stipulare nemmeno contratti di affitto di altro tipo (di tipo transitorio, o ad uso foresteria, eccetera) ?
GRAZIE!
Gentilissima Anna, confermo quanto da lei riportato. Purtroppo nella maggior parte delle Regioni, a seguito di comunicazione iniziale per “locazione breve” inferiore a 30 giorni, si è costretti a sospendere o chiudere la propria posizione in caso di locazioni superiori a 30 giorni. Questo di fatto impedisce di poter disporre del proprio immobile liberamente alternando magari contratti di locazione breve a contratti di locazione turistica o transitori. Infatti la chiusura della posizione e l’eventuale riapertura prevede ogni volta una trafila amministrativa francamente incomprensibile. Basterebbe prevedere una semplice “sospensione” nei momenti in cui si intende locare l’immobile per periodi superiori a 30 giorni.
Al momento la normativa sul CIN investe sia le locazioni brevi inferiori a 30 giorni sia le locazioni turistiche di durata superiore senza però fare i conti con le normative regionali che non prevedono l’assegnazione del CIR (indispensabile per all’assegnazione del CIN) per le locazioni superiori a 30 giorni.
Non esiste pertanto una soluzione al problema se non quella di segnalare al Ministero (in maniera un po’ polemica e provocatoria) la “struttura mancante” durante il processo per l’acquisizione del CIN, in attesa di un riscontro da parte della Regione. Consiglio comunque di inviare una PEC alla Regione chiedendo chiarimenti a riguardo.
Cordiali saluti
Paolo, La ringrazio per la gentile e chiara risposta.
Un cordiale saluto anche a Lei.
Buongiorno Paolo Gasparri,
in merio alla nuova normativa relativa alle locazioni turistiche non mi è chiaro un punto. Mio padre affitta un appartamento con finalità turistiche per periodi stagionali (2-3 mesi), quindi mai sotto i 30 giorni e con relativa registrazione del contratto. Non mi è chiaro se i nuovi obblighi relativi all’esposizione del CIN e dei dispositivi di sicurezza interessano anche questo tipo di locazione. Ho provato a contattare l’ufficio provinciale del turismo ma anche loro hanno le idee poco chiare. Questa la loro risposta: Le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, i cui contratti vanno registrati, al momento non sono soggette a SCIA; sembra però siano soggette a CIN e qui sorge un problema, perché senza CIR al momento la procedura non rilascia il CIN. Le consiglio di consultarsi con il commercialista.
Lei può darmi maggiori informazioni a riguardo? Grazie
Buonasera, la normativa è piuttosto chiara su questo punto:
“Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura […]”
Pertanto sono obbligate a richiedere il CIN sia le cosiddette locazioni brevi sia le locazioni turistiche. Il problema è proprio a livello regionale poiché per le locazioni superiori a 30 giorni solitamente non è richiesta la comunicazione iniziale al Comune e di conseguenza viene meno l’attribuzione del codice regionale, propedeutico alla richiesta del CIN.
Le Regioni dovranno necessariamente adeguarsi a questa normativa nazionale prevedendo l’attribuzione del codice regionale anche a chi non effettua locazioni brevi.
Purtroppo al momento non esiste una soluzione al problema. Provi a contattare direttamente la Regione o in alternativa provi a fare la procedura per il CIN effettuando la segnalazione di “struttura mancante” in modo da ottenere un riscontro da parte della Regione.
Sentire il suo commercialista non serve assolutamente a nulla.
Cordiali saluti
Grazie per la tempestività della risposta e per i suggerimenti